Intelligenza artificiale e giustizia: gli orientamenti delle nuove tecnologie

Sempre più spesso si sente parlare della c.d. intelligenza artificiale, applicata per il momento con successo in vari settori. Infatti, l’intelligenza artificiale è stata applicata dal settore medico, a quello della difesa, dei trasporti, e quello sicuramente più famoso a livello industriale. Non è infatti risalente la notizia della creazione di robot umanoidi, vale a dire di macchine automatiche, simili a quelli visti nei film,  in grado di aiutare l’uomo nei più disparati lavori.

L’intelligenza artificiale (acr. IA), viene intesa come quella capacità di un sistema tecnologico a risolvere problemi o a svolgere compiti ed attività che normalmente sono propri della mente umana. L’intelligenza artificiale, come visto, viene ormai utilizzata nei settori più vari, come ricorda anche Gianluca Crecco nel suo blog, anche e soprattutto nel settore industriale e delle start-up.

Del resto, se solo si pensa, solo per fare qualche esempio, all’ormai quotidiano uso di internet per leggere notizie, come questo articolo, utilizzare la posta elettronica, eseguire prenotazioni o acquisti con carta di credito, interagiamo, senza neppure rendercene conto, con questo tipo di sistemi. 

Diciamo che questo è il livello base dell’intelligenza artificiale, perché siamo pur sempre noi a dare il comando alla macchina e questa esegue, tuttavia esistono delle macchine c.d. learning che sono in grado di apprendere, sulla base di particolari algoritmi, l’attitudine a formulare previsioni o addirittura assumere decisioni. 

Ciò posto, viene per questo affrontato il tema, oggi molto discusso, sulla possibilità o meno di un sistema di IA a trovare applicazione nel settore giudiziario. 

Sul punto, Carta etica europea del 2018, la quale permette l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia penale, ma a condizione che sia “under user control” intesa come garanzia dell’intervento umano.

Ad onor del vero, la Carta etica di cui si parla, spiega lo stesso Consiglio d’Europa che l’ha emanata, è indirizzata sia alle startup legal tech, le quali progettano piattaforme di nuovi servizi, ancora si rivolge agli sviluppatori di tools, ed alle autorità cui spetta la decisione di regolamentare questo campo, ai professionisti nel campo giuridico quali magistrati, avvocati e notai.

Vi sono due risvolti della medaglia, che lo stesso Consiglio coglie. Infatti, se da un lato questo è consapevole che l’utilizzo di questa disciplina può aumentare l’efficienza dei sistemi giudiziari, nel contempo avverte che gli operatori devono garantire un approccio “responsabile e rispettoso dei diritti fondamentali”, e tra questi soprattutto il diritto alla non discriminazione, a sottolineare il rischio, non certamente basso, di avere decisioni sproporzionate e non eque.

Viene infine analizzata, in particolare, la possibile applicazione di una “macchina pensante” nell’ambito della “giustizia predittiva” che sia in grado di formulare previsioni sull’esito di una causa, o anche, addirittura, magari andando avanti con le lo studio della materia, ad affiancare il giudice nella fase della decisione.

Il Cepej ha così individuato i cinque principi che dovrebbero essere linee guida prescrittive nel campo della AI applicata alla giustizia:

– rispetto dei diritti fondamentali;

-il già accennato Principio di non discriminazione

-principio di qualità e sicurezza. La raccomandazione è che la processazione di dati debba avvenire sulla base di originali certificati ed integri in ogni fase;

-principio di trasparenza, imparzialità e correttezza;

-principio dell’under user control, cui si è detto in precedenza.

Dunque la domanda appare lecita, potrà succedere che un domani la nostra causa venga decisa dipenda da un giudice robot?

Tornando con i piedi per terra, la normativa vigente, nel fare riferimento al diritto di ogni persona che la sua causa sia esaminata da parte di un “tribunale indipendente ed imparziale” (art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) e non solo, infatti la disposizione costituzionale di cui all’art. 111, co. II, definisce che ogni processo debba svolgersi davanti ad un “giudice terzo e imparziale” esclude tale possibilità.